Sentenza Corte Ue, i lavoratori part-time stessa anzianità degli altri ai fini della pensione

I lavoratori part-time hanno gli stessi diritti dei full time (tempo pieno) ai fini del calcolo degli anni maturati per la pensione di anzianità, non si deve tener conto degli effettivi giorni lavorati ma dell’ intero periodo che si somma. Lo ha affermato una sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 giugno 2010 dando ragione a due assistenti di volo di Alitalia con part time verticale (lavoravano in determinati mesi dell’ anno mentre in altri no). Per la Corte, le spettanze relative all’ammontare della pensione devono essere stabilite in base ai contributi effettivamente versati dal datore di lavoro. Ma l’anzianità di servizio al fine della maturazione del diritto alla pensione deve essere invece calcolata a partire dalla data di assunzione e senza interruzione, poichè, se anche i contributi non vengono versati nei periodi di non lavoro, il rapporto d’impego non può essere considerato come sospeso.
“… il principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno si applica alle condizioni d’impiego, tra cui figura la retribuzione, nozione che, come esposto ai punti 42‑46 della presente sentenza, comprende anche le pensioni, ad esclusione di quelle che rientrano nel regime di previdenza sociale. Di conseguenza, la retribuzione dei lavoratori a tempo parziale dev’essere equivalente a quella dei lavoratori a tempo pieno“.
link della sentenza della corte Ue sul part-time

Diritti del passeggero, come chiedere i rimborsi per i voli non effettuati

Durante questi giorni di emergenza nel trasporto aereo molti passeggeri sono rimasti a terra, non tutti hanno avuto un’assistenza adeguata o il rimborso totale del biglietto aereo. Per questo motivo l’associazione dei consumatori Codacons ha redatto una serie di consigli per far chiarezza sui rimborsi che spettano ai viaggiatori coinvolti nei disagi causati dalla nube del vulcano islandese.
Rimborso del biglietto aereo di linea: il viaggiatore ha diritto all’assistenza gratuita che comprende 2 telefonate, o fax o email, e, in relazione al tempo d’attesa, a pasti e bevande o al pernottamento, ossia adeguata sistemazione in albergo e trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione e ha diritto al rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. Il rimborso deve essere pagato in contanti altrimenti c’è la possibilità della riprotezione su altro volo se il passaggero la preferisce. Il rimborso del biglietto aereo può prevedere anche una compensazione pecuniaria come stabilito da una sentenza Ue del 19 novembre 2009.
- Il rimborso è pari a 250 euro per ritardi superiori alle 2 ore in voli inferiori a 1500 Km
- Il rimborso è pari a 400 euro per ritardi superiori alle 3 ore in voli compresi tra 1500-3500 Km
- Il rimborso è pari a 600 euro oltre i 3500km
I passeggeri non hanno  diritto alla compensazione pecuniaria quando la compagnia aerea è in grado di dimostrare che il ritardo “era dovuto a circostanze eccezionali che sfuggono all’effettivo controllo della compagnia aerea e che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso“.

Rimborso del biglietto aereo legato ad un pacchetto turistico o charter: Il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale di quanto pagato,  salvo decida di accettare in alternativa un cambio di destinazione, di data o un bonus per un altro viaggio. Si può decidere di usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto di qualità inferiore previa restituzione della differenza di prezzo. Se invece sceglie il rimborso, la somma di denaro già corrisposta deve essergli restituita entro sette giorni lavorativi dal momento della cancellazione. Non ha diritto, invece, ad un risarcimento del danno, essendo un caso di forza maggiore (nel caso delle ceneri del vulcano islandese).

Cosa ha diritto il passeggero che era nel luogo della destinazione della vacanza: in caso di rientro anticipato il tour operator deve restituire la differenza tra il costo delle prestazioni originariamente previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato, detratti i costi generali. L’organizzatore, nei limiti del possibile, deve mettere a disposizione del consumatore un mezzo di trasporto per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto. Se non lo fa, il consumatore ha diritto di cercare autonomamente soluzioni alternative per rientrare dalle vacanze e può farsi rimborsare dal tour operator le spese del rientro, salvo siano soluzioni eccessivamente onerose.

Sentenza UE:rimborso passeggeri anche se volo aereo è in ritardo

Una sentenza della corte di giustizia europea ha affermato che un passeggero debba essere rimborsato non solo quando il volo sia stato cancellato ma anche in caso di ritardo. La sentenza nasce da una richiesta di risarcimento presentata da alcuni cittadini contro le compagnie aeree Condor ed Air France per un ritardo di 22 e 25 ore in 2 differenti voli. Oggi, nella loro sentenza, i giudici affermano che anche i passeggeri di un volo in ritardo “subiscono un danno consistente in una perdita di tempo, e si trovano pertanto in una situazione paragonabile a quella di un volo cancellato“. I passeggeri di un volo cancellato a breve termine hanno diritto alla compensazione pecuniaria anche quando la compagnia aerea offre di trasportarli su un volo alternativo, purchè perdano tre ore o più rispetto alla durata inizialmente prevista. «Non sarebbe giustificato – afferma quindi la Corte Ue – trattare i passeggeri di voli ritardati in maniera diversa, quando raggiungono la destinazione finale tre ore o più dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto». I passeggeri non hanno invece diritto alla compensazione pecuniaria quando la compagnia aerea è in grado di dimostrare che il ritardo «era dovuto a circostanze eccezionali che sfuggono all’effettivo controllo della compagnia aerea e che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso». E  sottolinea: «Un problema tecnico occorso ad un aeromobile non può essere considerato una circostanza eccezionale a meno che derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea in questione e sfuggono al suo effettivo controllo».

Il rimborso  è pari a 250 euro per ritardi superiori alle 2 ore in voli inferiori a 1500 Km

Il rimborso  è pari a 400 euro per ritardi superiori alle 3 ore in voli compresi tra 1500-3500 Km

Il rimborso  è pari a 600 euro per ritardi superiori alle 4 ore in voli superiori a 3500 Km

testo integrale della sentenza sul rimborso volo ritardato